Lo Statuto
ART. 1 – Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Dlgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore – CTS) un’associazione non riconosciuta, denominata “ORUS”, da ora in avanti denominata
“associazione”, con sede legale nel Comune di Muzzana del Turgnano. Su delibera dell’Organo di amministrazione, potranno essere istituiti uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.La denominazione estesa “Associazione di Promozione Sociale” o la sigla “A.P.S.” sarà spendibile
nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
L’associazione ha durata illimitata.
ART. 2 – Scopo, finalità e attività
L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, è aperta alla partecipazione di tutte le persone in riferimento all’articolo 2 della Costituzione:
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
1. Favorire il dibattito e il confronto sulle tematiche che riguardano i territori della Regione Friuli Venezia Giulia accompagnandoli alla consapevolezza della transizione ecologica, digitale, tecnologica e sociale;
2. Proporre idee e progettualità concrete finalizzate a stimolare le scelte di tutti gli enti e organismi istituzionali, amministrativi e politici presenti sul territorio regionale;
3. Promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni nell’ottica dell’esperienza alla responsabilità e alla gestione della cosa pubblica;
4. Attivare percorsi di crescita per una consapevolezza sociale, culturale e civica che consentano il miglioramento dei singoli individui e delle comunità;
5. Creare le condizioni per la formazione di una nuova classe dirigente che possa garantire, nella logica del confronto tra generazioni, una visione e un’azione a medio/lungo termine dei percorsi istituzionali, amministrativi e sociali;
6. Realizzare manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica tramite iniziative culturali destinate alla divulgazione, promozione e diffusione delle discipline relative alla cultura tecnico – scientifica delle scienze matematiche, fisiche e naturali;
7. Realizzare manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica tramite iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente nel settore umanistico.
L’attività dell’associazione consisterà in particolare:
a) Organizzare incontri, conferenze e dibattiti, convegni, eventi e manifestazioni anche con altri soggetti pubblici e privati che perseguono gli scopi del presente statuto;
b) Gestire spazi e ambienti fisici e virtuali, sia in forma temporanea che continuativa, per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente e comunque tutte quelle attività finalizzate a promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza per momenti di impegno civile, ricreativo e culturale, sociale;
c) Realizzare attività intellettuali, compresa la produzione di contenuti e materiali fisici e digitali.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo amministrativo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3 – Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, rispettino le disposizioni statutarie, nonché le decisioni degli organi Statutari. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme statutarie ed il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché almeno un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte; se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo di Amministrazione;
ART. 5 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata tramite lettera raccomandata o equipollente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare tramite lettera raccomandata o equipollente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio in corso, purché sia fatta almeno 90 giorni prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6 – Organi
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- l’Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l’Organo di controllo
- Il Comitato Tecnico/Scientifico
ART. 7 – Assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 90 giorni, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da almeno 2 membri dell’Organo di amministrazione uno dei quali sia il Presidente o il Vicepresidente.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8 – Organo di Amministrazione
L’Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- l’ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto riservato all’assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- convocare l’Assemblea e fissarne l’Ordine del giorno.
L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, ivi inclusi il Presidente ed il Vice presidente, nominati dall’Assemblea, fra gli associati, per la durata di due anni e sono rieleggibili per due mandati.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
ART. 9 – Organo di Controllo (eventuale)
L’assemblea nominerà, se previsto dalla legge, un organo di controllo anche monocratico avente lefunzioni ed i requisiti di cui all’art. 30 del D.LGS. 117/17, e che svolgerà anche l’attività di revisione dei conti. I membri dell’organo di controllo possono anche non essere associati. L’assemblea potrà, volontariamente, nominare l’organo di controllo con le funzioni ed i requisiti di cui al comma precedente.L’organo così nominato dura in carica quanto il Consiglio direttivo e non decade in caso di rinnovo anticipato di quest’ultimo. Il Consiglio direttivo può deliberare un compenso per i componenti dell’organo di controllo.
ART. 10 – Comitato Tecnico/Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto sia da associati, sia da personalità di spicco della scena culturale, sociale e civica provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee tecnico scientifiche sia nell’attività di ricerca, formazione, divulgazione, realizzazione di eventi e manifestazioni. Il comitato Tecnico Scientifico svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate. È composto da un minimo di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, mandato rinnovabile. Il Comitato Tecnico Scientifico, organo scientifico dell’Associazione, è un organo consultivo. Almeno una volta all’anno, il Comitato si riunisce per predisporre il programma tecnico scientifico dell’Associazione, sia annuale, sia pluriennale. Il Comitato, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La riunione può avvenire sia in presenza, sia in videoconferenza.
I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:
● proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di
programma e di indirizzo e le attività associative da espletare;
● fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo;
● promuovere l’indirizzo politico-culturale dell’Associazione;
● partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi
di ricerca, formazione, divulgazione, realizzazione di venti e manifestazioni.
Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni e può essere rieletto. Il Presidente del Comitato presiede le riunioni e ne coordina le attività. Ha diritto a partecipare al Consiglio Direttivo con il diritto di esprimere pareri e proposte per quelle delibere che ritenga essere rilevanti in relazione alle linee programmatiche suggerite dal Comitato. Il Presidente del Comitato ha la facoltà di nominare un segretario definendone le funzioni e la durata del mandato.
ART. 11 – Presidente e vicepresidente
Il Presidente è eletto direttamente dall’assemblea ogni tre anni, fra gli associati. È il legale rappresentante dell’associazione sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione ed ha i seguenti compiti e poteri:
a) convoca il Consiglio direttivo fissandone l’ordine del giorno;
b) esercita, in via d’urgenza, tutti i poteri dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, con
provvedimento da ratificare da parte dell’organo competente entro 90 giorni.
Il Vicepresidente è eletto direttamente dall’assemblea ogni tre anni, fra gli associati.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, tutte le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, previa comunicazione al Consiglio direttivo. In caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente provvede alla sua sostituzione e alla convocazione dell’assemblea generale entro 90 giorni per
l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 12 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13 – Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 14 – Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 2 del presente statuto.
ART. 15 – Bilancio di esercizio
L’Associazione predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
L’assemblea per l’approvazione dei rendiconti deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 16 – Bilancio Sociale
Il Bilancio sociale, è redatto ed approvato ogni anno dal consiglio direttivo, qualora la legge lo preveda, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dall’Associazione.
Il Bilancio sociale è pubblicato e divulgato secondo le norme di legge.
ART. 17 – Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico/Scientifico a cura dello stesso organo, se costituito.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendo richiesta scritta tramite posta elettronica certificata o documento cartaceo con firma in calce del richiedente.
ART. 18 – Volontari
I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione
ART. 19 – Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 21 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Art. 22 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l’Organizzazione, tra i membri degli Organi dell’organizzazione, tra gli Organi dell’Organizzazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta all’esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’associazione. Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.
Art. 23 – Responsabilità dell’organizzazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
Art. 24 – Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale dell’organizzazione stessa.
Art. 25 – Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
Art. 26 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applica il Codice civile e la legge italiana.